Con il DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2023, n. 26 Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 (Direttiva Omnibus) entrato in vigore il 2 Aprile 2023, sono state aggiornate le disposizioni Italiane in materia di tutela dei consumatori, facendo propria una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.
Il decreto legislativo n. 26/2023 riguarda alcune modifiche al codice di consumo e ha lo scopo di modernizzare il diritto dei consumatori dell'Unione Europea.
Questo decreto è stato adottato in ritardo rispetto alle scadenze previste, ma apporta alcune importanti novità per combattere le violazioni e migliorare la protezione dei consumatori, specialmente nella contrattazione digitale e sulle piattaforme e-commerce.
La direttiva Omnibus (UE) 2019/2161, che è stata il punto di partenza di questo decreto, aveva come obiettivo di migliorare l'applicazione del diritto dei consumatori in Europa e doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 28 novembre 2021.
Le principali novità riguardano la disciplina dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali e sono state introdotte per far fronte alle sfide poste dalla contrattazione digitale. Il decreto aggiorna anche le strategie di contrasto alle insidie della commercializzazione di beni e servizi attraverso le reti telematiche.
Di seguito alcune delle principali novità:
Protezione dei diritti di proprietà intellettuale
Il decreto rafforza la protezione dei diritti di proprietà intellettuale attraverso la previsione di sanzioni più severe per la vendita di prodotti contraffatti o illeciti. In particolare, il decreto prevede la possibilità per i titolari di diritti di proprietà intellettuale di richiedere alle autorità giudiziarie l'interruzione della fornitura di contenuti illeciti.
Adattamento delle regole alle nuove tecnologie
Il decreto tiene conto delle nuove tecnologie e introduce regole specifiche per la vendita di beni e la fornitura di servizi attraverso internet e altri mezzi digitali. In particolare, il decreto prevede l'obbligo per i venditori di fornire al consumatore informazioni chiare e comprensibili sui dati personali raccolti e sulle modalità di trattamento degli stessi. Il decreto prevede inoltre l'obbligo per i venditori di fornire al consumatore una copia del contratto in formato digitale.
Ampliamento della fattispecie di pratiche commerciali ingannevoli
- Tutte le imprese dovranno astenersi dall'attività di marketing volta alla promozione di un bene come identico a un altro commercializzato in un diverso Stato membro, che abbia una composizione o delle caratteristiche significativamente diverse (c.d. "dual quality").
- Per le le piattaforme online è riconosciuta come pratica commerciale ingannevole il fornire risultati di ricerca online senza indicare chiaramente gli annunci pubblicitari a pagamento che consentono una miglior classificazione dei prodotti
- I professionisti che vendono prodotti su queste piattaforme devono dichiarare se sono veramente tali o si tratta invece di privati.
- Viene anche introdotta una norma che richiede ai professionisti di rivelare se le recensioni pubblicate sui loro prodotti sono state effettivamente scritte da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto. Così come ingannevole è inviare, o incaricare altra persona di inviare, recensioni false al fine di promuovere determinati prodotti.
Nuove prescrizioni in materia di annunci di riduzioni di prezzo
Ogni annuncio di riduzione del prezzo, oltre al prezzo attuale del prodotto, dovrà indicare il prezzo precedente più basso applicato dal professionista nei 30 giorni precedenti. Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata nel corso della medesima campagna promozionale, come spesso accade nel corso delle vendite di fine stagione, la norma stabilisce che venga mantenuto come prezzo precedente di riferimento il prezzo esposto nel primo annuncio di riduzione del prezzo. Sono esclusi da questo obbligo i prodotti agricoli e alimentari deperibili, le vendite sottocosto e i prezzi di lancio.
Inoltre, se i prodotti in promozione sono stati immessi sul mercato da meno di 30 giorni, il prezzo precedente sarà quello che il venditore ha applicato nell'arco di tempo inferiore a 30 giorni che precede la promozione; il venditore dovrà indicare il periodo di tempo di riferimento.
Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale
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